STATUTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

"POLISPORTIVA ASSISI"
Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1
E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica denominata Polisportiva Assisi.
L'Associazione ha sede presso l'oratorio della parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta in Milano, via dell'Allodola n. 5, ed ha durata illimitata.
I colori sociali dell'Associazione sono il blu e il giallo.

Art. 2
L'Associazione non persegue scopi di lucro ed e' motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell'uomo e dello sport.
L'Associazione fa riferimento alla realta' educativa della parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta e fara' riferimento alla convenzione stipulata fra la Fondazione Diocesana per gli Oratori Milanesi e il C.S.I. in data 23 aprile 2001.
L'Associazione potra' altresi' aderire ad altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali, per la partecipazione alle attivita' agonistiche da questi organizzate.
L'attivita' sportiva dovra' svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell'ambito della quale la predetta attivita' si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani.

Art. 3
Le finalita' dell'Associazione sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani, l'organizzazione di attivita' sportiva aperta a tutti, l'impegno affinche', nel territorio in cui si opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attivita' sportiva.
L'Associazione potra' svolgere tutte le attivita' ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalita' istituzionali. Potra', a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attivita' sportive svolte dal C.S.I. e dagli altri enti di promozione sportiva e federazione sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli enti di promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attivita', iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci.
Potra' altresi' utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di San Giovanni Battista alla Creta tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
Potra', infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.
L'Associazione dovra' ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4
L'Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I., con la parrocchia e con le altre realta' ecclesiali decanali e diocesane.
Cura altresi' la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale o diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II
I SOCI

Art. 5
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalita' ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. Tutti i soci sono tenuti a tesserarsi al C.S.I. e/o agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza e' iscritta.
I soci si distinguono in:
- atleti, coloro che praticano attivita' sportiva, compreso arbitri e allenatori
- non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione sportiva
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi, fatta eccezione per i soci non atleti, per i quali non vi e' l'obbligo del tesseramento al C.S.I. e/o agli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione promotrici dei tornei ai quali la squadra di appartenenza e' iscritta.

Art. 6
La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
La partecipazione dei soci all'Associazione non potra' essere temporanea.
La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggior eta' deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa.
I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo.
I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell'Associazione, alle condizioni e secondo le modalita' di cui agli artt. 5 e 6. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci,ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8
I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del C.S.I. e/o degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione.
Non e' ammessa la trasferibilita' e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo

Art. 9
La qualita' di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosita' e mancato rinnovo del tesseramento all’ente di affiliazione dell'Associazione.
Il socio puo' essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali e morali all'Associazione.
La morosita' interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo.
La morosita' e l'espulsione sono deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I.

Art. 10
La perdita, per qualsiasi causa, della qualita' di socio non da' diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
Titolo III
L’ASSEMBLEA

Art. 11
Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Art. 12
L'Assemblea dei soci e' l'organo sovrano dell'Associazione. E' convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche piu' rilevanti per la vita dell'Associazione, anche in riferimento alle finalita' educative che l'Associazione si prefigge. E' comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purche' in regola con i versamenti delle quote associative.
Art. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno otto giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta ai soci e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attivita' associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonche' l'ordine del giorno.
Art. 14
Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purche' in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potra' farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio. Ogni socio puo' essere portatore di una sola delega.
Art. 15
In prima convocazione l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall'art.16, comma 2.

Art. 16
L'Assemblea dei soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di cinque, e comunque in numero dispari; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo.
Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la meta' di tutti i soci, mentre lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione di patrimonio e' deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicita', per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17
Il Consiglio direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso e' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i componenti durano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo dovra' essere composto da soci atleti, purche' maggiorenni.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formarne il numero legale, il consulente ecclesiastico, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalita' educative dell'Associazione e al miglior inserimento dell'esperienza sportiva nelle attivita' pastorali.
Il Consiglio direttivo individua annualmente il consulente ecclesiastico nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di S.Giovanni Battista alla Creta ovvero del Vicario parrocchiale ovvero del direttore dell'oratorio.

Art. 18
Il Consiglio direttivo e' dotato dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta inoltre al Consiglio direttivo:
- stabilire le attivita' sportive e associative
- stabilire il calendario di tali attivita', sentito il consulente ecclesiastico a cio' delegato, curando il coordinamento di tali attivita' con le iniziative pastorali
- fissare la data dell'assemblea annuale
- redigere il rendiconto
- predisporre la relazione dell'attivita' svolta
- deliberare sulla scelta dei tecnici
- assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l'Associazione si avvale per le proprie attivita'
- adottare tutte le misure necessarie allo svolgimento dell'attivita' dell'Associazione.

Art. 19
Il Presidente dell'Associazione e' eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e puo' essere rieletto.
Il Presidente e' il legale rappresentante dell'Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.
Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti uno o piu' Vice Presidenti ed un Tesoriere.

Art. 20
Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o piu' consiglieri si procedera' alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l'Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggera' i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21
Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterra' necessario.
Le cariche direttive sono a titolo gratuito.
Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre societa' o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V
IL PATRIMONIO

Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione e' costituito dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci, da eventuali contributi di privati o di enti pubblici e da eventuali beni acquisiti in proprieta' dall'Associazione. Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali. Art. 23
L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno.
Il Consiglio direttivo dovra' predisporre il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Il rendiconto dovra' essere depositato presso la sede sociale, dove potra' essere liberamente visionato dai soci, e trasmesso alla parrocchia.

Art. 24
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'art.16, comma 2.
Con la stessa modalita' sono nominati i liquidatori.
L'eventuale patrimonio residuo sara' devoluto ad enti con finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita' individuati dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo VI
NORME FINALI

Art. 25
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico del C.S.I. e/o degli altri enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali di affiliazione, nonche' alle norme dell'ordinamento sportivo, in quanto applicabili.

Milano, 25 giugno 2002